Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 Art. 6-bis
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1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , sono abrogati.
2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.
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