Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 Art. 4
1. La spesa di cui all' articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 , e' integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.