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Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 · Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 — Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 Art. 47-ter

TITOLO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE Capo VII ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

In KraftAmtlicher Text

(( (Liquidazione enti inutili). )) ((

1. All' articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , le parole: "in cui lo Stato abbia la proprieta' dell'intero capitale o della maggioranza di esso" sono sostituite dalle seguenti: "controllate dallo Stato".

2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , dopo la parola "termine" e' aggiunta la seguente: "perentorio".

3. All' articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni, le parole: "lire 20.000" sono sostituite con le seguenti: "200.000 lire".

4. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED) individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L'IGED segnala i casi al Ministero del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi. Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita' o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell'anno in corso e le relative motivazioni. Il programma puo' altresi' prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalita'. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si da' conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonche' delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovra' essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.