Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 Art. 26Disposizioni attuative
TITOLO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI Sezione III MISURE SUGLI ENTI CREDITIZI
1. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 23.
2. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
((3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 , nonche', per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'articolo 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilita' in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versta in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le societa' destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell' articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 , partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la societa' conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale e' stato perfezionato il conferimento))
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto.