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Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 · Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 — Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. E' istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalita' di cui all'articolo 3. ((4))

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi e' iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilita' speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilita' speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessita' i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresi' procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e' prorogato al 28 febbraio 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai fini della verifica dei danni subiiti, il Comitato puo' avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici gia' effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall' articolo 2, comma 1 , dall' articolo 5, comma 1-ter , e dall' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 , e' prorogato al 31 dicembre 1995".