Decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643 Art. 9
1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle societa' di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.".