Decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643 Art. 1
1. Le societa' controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall' articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.
2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilita' previsti dalla legge n. 223 del 1991 , devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potra' utilizzare le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 . ((
2-bis. I dirigenti delle societa' finanziarie caposettore, delle societa' di servizi e delle societa' di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell' articolo 3, comma 2- quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si provvede con le modalita' e i limiti di cui all' articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 .