Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 Art. 7
1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura".
1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura".