Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 Art. 4
1. Nell' articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , gia' modificato dall' articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477 , le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: " ((alla data del 30 aprile 1995)) ".
2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , cosi' come modificato dall' articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano gia' state precisate le conclusioni ai sensi dell' articolo 189 del codice di procedura civile ".
3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , gia' modificato dall' articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477 , le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse.
4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477 , per i giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate (( anteriormente al 30 aprile 1995 )) si applicano gli articoli 282 , 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.
5. Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.