Decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524 Art. 2
1. E' istituita una apposita commissione per la determinazione e l'adozione degli interventi strutturali e per ogni altra esigenza, in Napoli, connessa alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, nonche' per la determinazione e l'adozione degli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, sito nel centro direzionale della citta', e per le relative modalita' esecutive.
2. La commissione e' presieduta dal prefetto di Napoli ed e' composta dal presidente della giunta regionale della Campania, dal presidente della provincia di Napoli, dal sindaco della citta', dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente ai beni artistici e storici, dal sovrintendente ai beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. Ciascun componente puo' delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o di impedimento del prefetto, da un funzionario da lui delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. La partecipazione alla commissione non comporta indennita' o altri emolumenti.
3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, che si avvale dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico del comune, richiedendo, se necessario, la collaborazione dell'ufficio tecnico regionale.
4. I provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto.