Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522 Art. 2
1. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ha la rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni gia' di competenza del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del direttore generale. L'amministratore esercita le sue funzioni sulla base delle direttive emanate dal Ministro e persegue gli obiettivi di razionalizzazione, di efficienza e di economicita' nella gestione delle risorse umane e finanziarie e formula proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla definizione e all'articolazione delle funzioni pubbliche e dei servizi dell'Istituto, anche al fine della realizzazione di un diverso assetto organizzativo.
2. I direttori esecutivi, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, provvedono all'attuazione delle delibere e delle direttive emanate dall'amministratore straordinario e curano gli adempimenti relativi alla realizzazione dei programmi promozionali, alla struttura e organizzazione degli uffici dell'Istituto in Italia e all'estero e alla gestione amministrativo-contabile dello stesso.
3. Il presidente e i membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e sono scelti fra persone di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore della gestione imprenditoriale, dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla competitivita' o penetrazione commerciale e cooperazione economica nei mercati esteri, ovvero in materia legale-amministrativa; uno dei membri del comitato e' nominato su proposta del Ministro del tesoro.
4. Il comitato consultivo rende pareri all'amministratore straordinario, obbligatori nelle ipotesi previste all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) ed e), ed all'articolo 11, comma 3, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49 , nonche', ove richiesto, al Ministro del commercio con l'estero.