Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 Art. 1
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1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle societa' controllate interamente dallo stesso nonche' del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunita' europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle stesse societa' mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
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2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa' ivi contemplate, in sostituzione di debiti gia' esistenti, per le finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosita' delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.