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Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 · Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 — Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 Art. 5Proroga dei termini

In KraftAmtlicher Text

1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilita' economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e' prorogato al 1 gennaio 1996.

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1-bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all' articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 del 1990 . Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 e' differito al 31 dicembre 1994.

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