Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406 · Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406 — Interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno puo' disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .

2. Sulle somme accreditate i funzionari delegati sono altresi' abilitati a prelevare in contanti, in caso di necessita', anche l'intero importo accreditato.

3. Le disponibilita' non utilizzate al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi gli ordini di accreditamento possono essere trasportate, in termini di competenza e cassa e per le medesime finalita', all'esercizio successivo.

4. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1.