Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 Art. 7Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149
1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.";
b) all'articolo 10 il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facolta' di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di ((inefficacia)) , alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La Consob, con regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indica le modalita' ed i contenuti dell'annuncio.";
c) all'articolo 27 il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta e' consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob.".