Decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318 Art. 4Interventi in favore del volontariato
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all' articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266 , e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.
2. Per la dotazione del Fondo di cui all' articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.