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Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308 · Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308 — Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni

Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto e' adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.";

b) nell'articolo 3 il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.".

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1 ottobre 1993; con decreto del Ministro delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994, sono stati resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta.