Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272 Art. 21. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea numeri 1263/94 e 12
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilita' di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1. 3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 . ((01. Piena esecuzione e' data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994))