Decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 Art. 2Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione
1. Per il triennio aprile 1994-marzo 1997, l'aggiornamento degli onorari previsto a norma dell' articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117 , si applica a decorrere dal 1 marzo 1994.
2. Per le consultazioni elettorali indette per i giorni 27 e 28 marzo 1994, al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione e' altresi' corrisposto, a titolo di compenso una tantum ed al netto delle ritenute di legge, l'ulteriore onorario, rispettivamente, di lire quarantamila e di lire venticinquemila.