Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 Art. 6
1. Il secondo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "La quota di partecipazione del coproduttore non potra' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, puo' essere autorizzata con decreto dell'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.".
2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 19.