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Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 · Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 — Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 Art. 68Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358

TITOLO III ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE Capo II ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

In KraftAmtlicher Text

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , e' aggiunto il seguente periodo: "Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio.".

2. Ferma restando l'applicabilita' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991 , sono sostituite o integrate come segue:

a) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo amministrativo: 1) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" e' sostituita con quella di "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale"; 2) la funzione "direttore di serivizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" e' sostituita con quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali"; 3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" e' aggiunta quella di "ispettore generale regionale e compartimentale";

b) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo amministrativo: 1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" e' sostituita con quella di "direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali"; 2) la funzione "ispettore capo" e' sostituita con quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";

c) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo tecnico: 1) la funzione "direttore regionale" e' sostituita con quella di "direttore compartimentale"; 2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" e' sostituita con quella di "direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali"; 3) la funzione "ispettore generale regionale" e' sostituita con quella di "ispettore generale centrale e compartimentale";

d) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo tecnico: 1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni" e' sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali"; 2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" e' sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali"; 3) la funzione "ispettore capo regionale" e' sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".

3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, e' soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.