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Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 · Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 — Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 Art. 61Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA

TITOLO III ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE Capo I MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

In KraftAmtlicher Text

1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti: ===================================================================== Art. Indicazioni degli atti Ammontare N o t e soggetti a tassa delle tasse in lire _____________________________________________________________________ 4 1. Iscrizioni nel registro 1. Fino all'attuazione del delle imprese relative a registro delle imprese, le societa' nazionali e a so- tasse relative alle iscri- cieta' estere aventi la zioni degli atti costitutivi sede legale o l'oggetto di societa' e alle iscrizio- principale nel territorio ni previste dagli articoli dello Stato ( articoli 2188, del codice civile indicati 2200, 2296, 2315, 2330, nel comma 2 sono dovute per 2464, 2475, 2505 e 2507 del le corrispondenti iscrizioni codice civile; articolo 3 nei registri di cancelleria del decreto-legge 19 dicem- dei tribunali da eseguire bre 1984, n. 853, convertito, secondo le disposizioni per con modificazioni, dalla l'attuazione del codice legge 17 febbraio 1985, n. civile (articoli 100 e 108). 17, e successive modifica- zioni): a) atto costitutivo 500.000 2. Le tasse non sono dovu- b) altri atti sociali sog- te dalle societa' cooperati- getti ad iscrizione in base ve, di mutua assicurazione e alle disposizioni del di mutuo soccorso, dalle codice civile 250.000 societa' sportive di cui 2. Iscrizioni nel registro all'articolo 10 della legge delle imprese relative a 23 marzo 1981, n. 91, e societa' estere con sede dalle societa' di ogni tipo secondaria nel territorio che non svolgono attivita' dello Stato, a imprenditori commerciali i cui beni immo- individuali, a consorzi ed bili sono totalmente desti- altri enti pubblici e privati nati allo svolgimento dell con o senza personalita' attivita' politiche dei par- giuridica diversi dalle titi rappresentati nelle societa' (articoli 2188, assemblee nazionali e regio- 2195, 2196, 2197, 2201, nali, delle attivita' cultu- 2506 e 2612 del codice rali, ricreative, sportive civile) 250.000 ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente ricono- sciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera sog- getto alla tassa quando e' effettuato per finalita' diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile ne' gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile . 75 1. Iscrizione nel registro 1. La somma correlata alla dei concessionari del popolazione di ogni ambito servizio di riscossione dei territoriale e' dovuta in tributi (articolo 11 del aggiunta alla quota fissa. decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonche' negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali: a) per l'iscrizione: 1) quota fissa 120.000 2) per ogni ambito ter- ritoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti 500.000 3) per ogni ambito ter- ritoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti 1.000.000 4) per ogni ambito ter- ritoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti 2.000.000 5) per ogni ambito ter- ritoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti 4.000.000 b) annuale la stessa di cui alla lettera a) 2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 ; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): a) per l'iscrizione 120.000 b) annuale 120.000 80 1. Licenza o documento 1. La tassa e' dovuta, con sostitutivo per l'impiego riferimento al numero di di apparecchiature termi- mesi di utenza considerati nali per il servizio radio- in ciascuna bolletta, mobile pubblico terrestre congiuntamente al canone di di comunicazione (art. 318 abbonamento. del decreto del Presidente 2. Le modalita' e i termi- della Repubblica 29 marzo ni di versamento all'erario 1973, n. 156; art. 3 del delle tasse riscosse dal decreto-legge 13 maggio concessionario del servizio 1991, n. 151, convertito, sono stabiliti con decreto con modificazioni, dalla del Ministro delle finanze, legge 12 luglio 1991, n. di concerto con il Ministro 202; decreto del Ministro delle poste e delle teleco- delle poste e delle teleco- municazioni. municazioni 23 aprile 1993); 3. La tassa non e' dovuta per ogni mese di utenza: per le licenze o i documenti a) utenze residenziali 10.000 sostitutivi intestati ad b) utenze affari 25.000 invalidi a seguito di perdi- ta anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione pro- dotta al concessionario del servizio all'atto della sti- pulazione dell'abbonamento. 88 1. Attribuzione del numero 1. La tassa non e' dovuta, di partita IVA (art. 35 del per l'attribuzione del nume- decreto del Presidente ro di partita IVA ai sogget- della Repubblica 26 ottobre ti non residenti e senza 1972, n. 633): stabile organizzazione nel a) alle societa' di ogni territorio dello Stato e tipo e agli enti pubblici agli enti, associazioni ed e privati con o senza altre organizzazioni di cui personalita' giuridica, all'articolo 4, quarto com- diversi dalle societa', ma, del decreto del Presi- aventi per oggetto esclusi- dente della Repubblica 26 vo o principale attivita' ottobre 1972, n. 633, non commerciali o agricole soggetti passivi agli effet- nonche' alle associazioni ti dell'imposta sul valore costituite da persone aggiunto, in relazione agli fisiche per l'esercizio acquisti intracomunitari in forma associata di arti effettuati. e professioni; 2. La tassa per l'attribu- - tassa per l'attribuzione zione deve essere pagata e annuale 250.000 prima della presentazione b) ai soggetti diversi da della dichiarazione di ini- quelli indicati alla zio dell'attivita'; quella lettera a): annuale nel termine stabili- - tassa per l'attribuzione to per la presentazione del- e annuale 100.000 la dichiarazione IVA relati- va all'anno solare preceden- te. Gli estremi dell'atte- stazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono es- sere indicati nelle rispet- tive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichia- razione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presenta- zione della dichiarazione stessa. Per la mancata indi- cazione degli estremi del- l'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dal- l'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gen- naio successivo. 4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa an- nuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giu- risdizionale o amministrati- vo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordina- ria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazio- ne ordinaria, a partire dal- l'anno solare successivo a quello di nomina dei liqui- datori. ((19)) 2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell' articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L' articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , nel testo modificato dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila".