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Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 · Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 — Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 Art. 20Impieghi agevolati

TITOLO I ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI. Capo II STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

In KraftAmtlicher Text

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)) .

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)) .

3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione puo' essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .