Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 Art. 12Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
TITOLO I ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI. Capo I REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)) .
3. La disposizione di cui all' articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , si applica in deroga all' articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993 , a norma dell' articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale .
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61 , i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 .