Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326 Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso e' dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.
2. L' articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873 , va inteso nel senso che le domeniche, le festivita' infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.