Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 · Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 — Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' sostituito dal seguente: "3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi' come modificato dall' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , nonche' quelli di cui agli articoli 28 , 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni.".

2. All' articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come sostituito dall' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".

3. All' articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".