Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 Art. 8
1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 ed a lire 50.000. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 22 giugno 2000, n. 167 , convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2000, n. 229 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 , sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000."