Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 Art. 10
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' sostituito dal seguente: "1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, nonche' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui all' articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .".