Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 Art. 3
1. All' articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della sanita'".
((1-bis. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e' sostituito dal seguente: " 6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni"))
2. All' articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , le parole: "i necessari visti sui certificati di importazione" sono sostituite dalle seguenti: "i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione".