Decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 Art. 2
1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:
a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 . Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, ed all' articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 .
2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attivita' industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all' articolo 2195, n. 4), del codice civile .
3. Ai sostituti d'imposta ed ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui all'articolo 1 le attivita' previste nel comma 2, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attivita' danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , limitatamente ai contributi ed alle ritenute relativi ai dipendenti che, alla data indicata nel comma 3, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.