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Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433 · Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433 — Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali

Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 )) .

1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato e' utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , con il personale che ha gia' prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993.