Decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393 Art. 2Disposizioni in materia di cassa integrazione
1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , per i trattamenti concessi ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 , e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati.