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Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 · Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 — Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero

Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 Art. 2Controllo degli ingressi

Capo I INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorita' dell'articolo 1.

2. Gli organi di polizia ((...)) , sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale ((rinnovabile)) , valido sessanta giorni, ((...)) in conformita' alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.

((2-bis. La Repubblica italiana e' impegnata a garantire comunque l'ingresso e l'ospitalita' ai giovani cittadini delle Repubbliche ex- jugoslave che siano in eta' di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza))