Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 Art. 9Divieto di espatrio
Capo IV MISURE CAUTELARI
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.".