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Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 · Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 — Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 Art. 5Attivita' del pubblico ministero

Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

In KraftAmtlicher Text

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale , le parole "agli effetti del giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel dibattimento".

2. Il secondo periodo dell' articolo 362 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".

((

3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore".

))

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale e' sostituita dalle seguenti: " d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362; d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".