Decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 Art. 4
1. Deroghe all'indisponibilita' ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.