Decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 Art. 2
1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorita' delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone fisiche e giuridiche appartenenti a detti Stati, ovvero da soggetti terzi agenti quali intermediari di dette autorita' o persone o per loro conto o beneficio, in relazione ad inadempienze contrattuali determinate dall'obbligo di osservare le misure stabilite con il presente decreto e con il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992.
2. E' fatto altresi' divieto agli istituti finanziari e creditizi che abbiano concluso contratti intesi a garantire impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 di concedere la proroga delle garanzie a suo tempo rilasciate.