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Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 · Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 — Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia

Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 Art. 12Aumento degli organici

Capo III AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

In KraftAmtlicher Text

1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unita' ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unita' a partire dal 1› gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unita' a partire dal 1› gennaio 1994.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unita' ripartite come segue: responsabile amministrativo . . . . . . . . . . . . . . n. 32 assistente amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . " 36 responsabile amministrativo contabile . . . . . . . . . " 32 ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 36 operatore amministrativo contabile . . . . . . . . . . . " 34 dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 155

3. Il predetto aumento e' attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del cinquanta per cento per anno a decorrere dal 1› gennaio 1993 e dal 1 gennaio 1994.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, e' autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.