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Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 · Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 — Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia

Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 Art. 10Acquisizione di immobili

Capo II INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA

In KraftAmtlicher Text

1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorche' approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorita' indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall' articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' elevato a centottanta giorni.

(( 3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 , dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 ))