Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 Art. 13Dotazione organica
1. Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato complessivamente di cento unita'. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia e' determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
2. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71 , e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.
4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , da ultimo sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263 .
5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e' aumentata complessivamente di 730 unita', di cui:
a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria;
b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario;
c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo;
d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali;
e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.
6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessita' di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonche' alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 .
9. Ove residui ancora una disponibilita' di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalita' e con lo svolgimento dell'attivita' delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessita' del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, e' autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1 gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia.
11. L'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unita', non superiore a trentasei ore mensili.