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Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 · Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 — Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica

Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 Art. 2

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

In KraftAmtlicher Text

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: ===================================================================== | | Imposte dovute | |___________________ "Articolo | | | della | Indicazione degli atti | Fisse | Propor tariffa | soggetti ad imposta | | | | | zionali __________|______________________________________|________|__________ 21 Carte di credito 500 - Per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S. ===================================================================== | | Modo | di | Note pagamento | | __________|__________________________________________________________ Virtuale L'imposta e' dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo)) . ((2)) b) dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente articolo: ===================================================================== "Articolo | Indicazione degli atti | Imposte dovute della | soggetti ad imposta |----------------------- tariffa | | Fisse | Proporzionali | | | ===================================================================== 21-bis | Buoni di acquisto ed altri | | | simili titoli in circolazione | | | di importo superiore a lire | | | 150.000 | | | | | | - per ogni esemplare | 800 | | | | ==================================================================== Modo | Note di pagamento | ==================================================================== | Marche o bollo | Non e' dovuta altra imposta a punzone | per la quietanza sui titoli." | ==================================================================== --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le modificazioni apportate all' articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991".