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Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 · Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 — Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica

Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 Art. 13

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

In KraftAmtlicher Text

((

1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall' articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso di espletamento.

2. Le Amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

3. Per il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente.

4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell' articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 10 gennaio 1978 gia' effettuata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 , sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento.

5. I provvedimenti comunque emessi in difformita' dalle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto))