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Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 · Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 — Disposizioni urgenti in materia previdenziale

Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 Art. 7Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere

In KraftAmtlicher Text

1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 , si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell' articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , nel testo modificato dall' articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 .