Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 Art. 2Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia
((1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa: a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonche' i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153))
2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere gia' riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere gia' stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.
3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi e' computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.
4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.
5. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 .
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.