Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 Art. 13Differimento di termini
1. Per il primo anno di applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233 , i termini indicati dall' articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 , per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo.
2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all' art. 14, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 , e' prorogato al 31 marzo 1991.
3. Il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di cui all' articolo 7, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233 , e' prorogato al 31 ottobre 1991.
((3-bis. La facolta' di riscatto di cui all' articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233 , va riferita anche agli assicurati che per il periodo ivi previsto hanno avuto una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annuali))