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Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 · Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 — ((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia))

Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 Art. 2Nullita' dei contratti di assicurazione

Capo I NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.