Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 Art. 2Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunita' montane
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, ((. . .)) , il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:
a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991.