Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 Art. 4Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza
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1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1' gennaio 1986, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:
a) per le cessazioni anteriori al 1' luglio 1969, del 55, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
b) per le cessazioni dal 1' luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40, del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
c) per le cessazioni dal 1' gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
d) per le cessazioni dal 1' ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
e) per le cessazioni dal 1' gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;
f) per le cessazioni dal 1' gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo.
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2. Con le stesse modalita' di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari e' aumentato applicando le seguenti percentuali:
a) per le cessazioni anteriori al 1' luglio 1969, del 70, del 40 e del 30 per cento rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
b) per le cessazioni dal 1' luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45, del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
c) per le cessazioni dal 1' gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
d) per le cessazioni dal 1' ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
e) per le cessazioni dal 1' gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;
f) per le cessazioni dal 1' gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo.
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3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 e' concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalita' previste dal comma 1.
(( 4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori e' aumentato, con le stesse modalita' di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1, nella misura unica del 25 per cento per le cessazioni fino al 31 dicembre 1982, nella misura del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza per le cessazioni dal 1' gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 e nella misura unica del 5 per cento per le cessazioni dal 1' gennaio 1985 al 31 dicembre 1985 ))
(( 5. miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1' luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1' gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1' gennaio 1992. Per i trattamenti di reversibilita', l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal presente articolo. 5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle pensioni a carico delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del tesoro relative a cessazioni anteriori al 1' maggio 1986 che beneficiano della riliquidazione di cui all' articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 ))
(( 6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo, a partire dal 1' gennaio 1991, pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo e' aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare il 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili e' a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente e' a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede invece con un contributo, a partire dal 1' gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo e' aumentato di un ulteriore 0.50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovra' superare il 2,15 per cento delle retribuzioni imponibili. ))
(( 8. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto dal Ministero di grazia e giustizia alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Interventi vari in favore della Giustizia" ))