Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 Art. 2
1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono cosi' integrati:
a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;
b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.