Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 Art. 1Bilancio
1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunita' montane, di cui all' articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' differito al 31 dicembre 1990.
((2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403 ))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403 ))